![]() | Text of the AFS acession convention
Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia (97/C 15/02)Gazzetta ufficiale n. C 015 del 15/01/1997 PAG. 0010 - 0015 LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA, TITOLO IDisposizioni generali Articolo 1La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia aderiscono: a) alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, qui di seguito denominata «convenzione del 1980», quale risulta dagli adattamenti e dalle modifiche ad essa apportati mediante: b) al primo protocollo, firmato il 19 dicembre 1988, qui di seguito denominato «primo protocollo del 1988», relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali; c) al secondo protocollo, firmato il 19 dicembre 1988, qui di seguito denominato «secondo protocollo del 1988», che attribuisce alla Corte di giustizia delle Comunità europee alcune competenze per l'interpretazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. TITOLO IIAdattamenti del protocollo allegato alla convenzione del 1980 Articolo 2Il protocollo allegato alla convenzione del 1980 è sostituito dal testo seguente: TITOLO IIIAdattamenti del primo protocollo del 1988 Articolo 3 All'articolo 2, lettera a) del primo protocollo del 1988 sono inseriti i trattini seguenti: TITOLO IVDisposizioni finali Articolo 41. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea rimetterà ai governi della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia copia certificata conforme della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988 e della convenzione del 1992 in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. 2. I testi della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988 e della convenzione del 1992 redatti in lingua finlandese e svedese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988 e della convenzione del 1992. Articolo 5La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea. Articolo 61. La presente convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia o dal Regno di Svezia e da uno Stato contraente che ha ratificato la convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. 2. Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica. Articolo 7 Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea notificherà agli Stati firmatari: Articolo 8La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i dodici testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il segretario generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari. Hecho en Bruselas, el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis. Udfaerdiget i Bruxelles, den niogtyvende november nitten hundrede og seksoghalvfems. Geschehen zu Bruessel am neunundzwanzigsten November neunzehnhundertsechsundneunzig. ¸ãéíaa óôéò ÂñõîÝëëaaò, óôéò aassêïóé aaííÝá Íïaaìâñssïõ ÷ssëéá aaííéáêUEóéá aaíaaíÞíôá Ýîé. Done at Brussels on the twenty-ninth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-six. Fait à Bruxelles, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize. Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá is fiche de Shamhain, míle naoi gcéad nócha a sé. Fatto a Bruxelles, addì ventinove novembre millenovecentonovantasei. Gedaan te Brussel, de negenentwintigste november negentienhonderd zesennegentig. Feito em Bruxelas, em vinte e nove de Novembro de mil novecentos e noventa e seis. Tehty Brysselissae kahdentenakymmenentenaeyhdeksaentenae paeivaenae marraskuuta vuonna tuhatyhdeksaensataayhdeksaenkymmentaekuusi. Som skedde i Bryssel den tjugonionde november nittonhundranittiosex. Pour le gouvernement du royaume de Belgique Voor de Regering van het Koninkrijk België Dichiarazione comune Le Alte Parti Contraenti avendo esaminato i termini del protocollo allegato alla convenzione di Roma del 1980, quale modificato dalla convenzione di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione del 1980, nonché al primo e al secondo protocollo del 1988, prendono atto che la Danimarca, la Svezia e la Finlandia si dichiarano disposte a esaminare in quale misura potranno far sì che qualunque futura modifica concernente il diritto nazionale applicabile ai problemi relativi al trasporto di merci per mare rispetti la procedura prevista all'articolo 23 della convenzione di Roma del 1980. | |||
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