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Text of the Greece acession convention

Convenzione relativa all ' adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali , aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 ( 84/297/CEE )

Official Journal L 146 , 31/05/1984 p. 0001 - 0016
Spanish special edition...: Chapter 1 Volume 4 p. 72
Portuguese special edition Chapter 1 Volume 4 p. 72

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA ,

CONSIDERANDO che , divenendo membro della Comunità , la Repubblica ellenica si è impegnata ad aderire alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali , aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 ,

HANNO DECISO di concludere la presente convenzione e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI :

Paul DE KEERSMAEKER

segretario di Stato per gli affari europei e l ' agricoltura ,

assistente del ministro degli affari esteri

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA :

Uffe ELLEMANN-JENSEN

ministro degli affari esteri della Danimarca

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

Hans-Werner LAUTENSCHLAGER

ministro aggiunto agli affari esteri della Repubblica federale di Germania

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA :

Theodoros PANGALOS

sottosegretario di Stato agli affari esteri della Repubblica ellenica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

Roland DUMAS

ministro degli affari europei della Repubblica francese

IL PRESIDENTE DELL ' IRLANDA :

Peter BARRY

ministro degli affari esteri dell ' Irlanda

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

Giulio ANDREOTTI

ministro degli affari esteri della Repubblica italiana

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO :

Colette FLESCH

ministro degli affari esteri del governo del Granducato del Lussemburgo

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI :

W . F . van EEKELEN

sottosegretario di Stato agli affari esteri dei Paesi Bassi

H . J . Ch . RUTTEN

ambasciatore straordinario e plenipotenziario

rappresentante permanente dei Paesi Bassi

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD :

The Right Honourable Sir Geoffrey HOWE Q . C . , M . P .

segretario di Stato degli affari esteri e del Commonwealth

I QUALI , riuniti in sede di Consiglio , dopo aver scambiato i loro pieni riconosciuti in buona e debita forma ,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

Articolo 1

La Repubblica ellenica aderisce alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali , aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 .

Articolo 2

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee rimetterà al governo della Repubblica ellenica copia certificata conforme della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in lingua danese , francese , inglese , irlandese , italiana , olandese e tedesca .

Il testo della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali redatto in lingua greca è allegato alla presente convenzione . Il testo redatto in lingua greca fa fede alla stesse condizioni degli altri testi della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali .

Articolo 3

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari . Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee .

Articolo 4

La presente convenzione entrerà in vigore , tra gli Stati che l ' avranno ratificata , il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell ' ultimo strumento di ratifica effettuato dalla Repubblica ellenica e sette Stati che hanno ratificato la convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali .

Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente , la presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica .

Articolo 5

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari :

a ) il deposito di ogni strumento di ratifica ;

b ) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti .

Articolo 6

La presente convenzione , redatta in un unico esemplare nelle lingue danese , francese , greca , inglese , irlandese , italiana , olandese e tedesca , gli otto testi facenti ugualmente fede , sarà depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee . Il segretario generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari .

In fede di che , i plenipotenziari sottoscritti , debitamente a ciò autorizzati , hanno apposto le loro firma alla presente convenzione .

Fatto a Lussemburgo , addì dieci aprile millenovecentotantaquattro .

ALLEGATO

Il presente testo è disponibile in greco

 

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