Rome-convention.org - online database on the convention on the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome 1980)




Cases

Bibliography

About this site
Editors
Home

ERA - Academy of European Law Trier
With the support of the European Union
 
 


Text of the 2nd Interpretation Protocol

Secondo protocollo che attribuisce alla Corte di giustizia una competenza per l'interpretazione della convenzione del 1980 (versione consolidata) / Convenzione di Roma del 1980

Gazzetta ufficiale n. C 027 del 26/01/1998 PAG. 0052 - 0053

NOTA PRELIMINARE

La firma, avvenuta il 29 novembre 1996, della convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali nonché ai due protocolli relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia ha reso auspicabile procedere ad una versione codificata della convenzione di Roma e dei due protocolli summenzionati.

Detti testi sono completati da tre dichiarazioni, di cui la prima, del 1980, concerne l'armonia da prevedere tra le norme sui conflitti di leggi da adottare a livello della Comunità e quelle della convenzione, la seconda, parimenti del 1980, concerne l'interpretazione della convenzione da parte della Corte di giustizia e la terza, del 1996, concerne il rispetto della procedura prevista all'articolo 23 della convenzione di Roma in materia di trasporto di merci per mare.

Il Segretariato generale del Consiglio, nei cui archivi sono depositati gli originali degli strumenti in questione, ha stabilito il testo contenuto nel presente fascicolo. Si noti tuttavia che il testo non ha carattere vincolante. I testi ufficiali degli strumenti codificati figurano nelle Gazzette ufficiali seguenti.

ALLEGATO

SECONDO PROTOCOLLO che attribuisce alla Corte di giustizia delle Comunità europee alcune competenze per l'interpretazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

CONSIDERANDO che la convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, in appresso denominata «convenzione di Roma», entrerà in vigore dopo il deposito del settimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

CONSIDERANDO che l'applicazione uniforme delle regole enunciate dalla convenzione di Roma esige che si stabilisce un meccanismo che assicuri l'uniformità della loro interpretazione e che a tal fine è opportuno attribuire appropriate competenze alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ancor prima che la convenzione di Roma entri in vigore nei confronti di tutti gli Stati membri della Comunità economica europea,

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo e hanno designato a tal fine quali plenipotenziari:

(Plenipotenziari designati dagli Stati membri)

I QUALI, riuniti in seno al Consiglio delle Comunità europee, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha, nei confronti della convenzione di Roma, le competenze attribuitele dal primo protocollo concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, concluso a Bruxelles il 19 dicembre 1988. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e il regolamento di procedura della medesima Corte.

2. Il regolamento di procedura della Corte di giustizia sarà adattato e completato, per quanto necessario, ai sensi dell'articolo 188 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 2 (1)

Il presente protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

Articolo 3 (2)

Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.

Articolo 4 (3)

Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmettere una copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentoottantotto.

(Firma dei plenipotenziari)

(1) La ratifica delle convenzioni d'adesione è disciplinata dalle seguenti disposizioni di tali convenzioni:

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1984, dall'articolo 3 di tale convenzione il quale stabilisce:

«Articolo 3

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.»;

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1992, dall'articolo 4 di tale convenzione il quale stabilisce:

«Articolo 4

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.»;

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1996, dall'articolo 5 di tale convenzione il quale stabilisce:

«Articolo 5

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.»

(2) L'entrata in vigore delle convenzioni d'adesione è disciplinata dalle disposizioni seguenti di tali convenzioni:

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1984, dall'articolo 4 di tale convenzione, il quale stabilisce:

«Articolo 4

La presente convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dalla Repubblica ellenica e sette Stati che hanno ratificato la convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.»;

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1992, dall'articolo 5 di tale convenzione, il quale stabilisce:

«Articolo 5

La presente convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dal Regno di Spagna o dalla Repubblica portoghese e da uno Stato che ha ratificato la convenzione.

Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.»;

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1996 dall'articolo 6 di tale convenzione, il quale stabilisce:

«Articolo 6

1. La presente convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia o dal Regno di Svezia e da uno Stato contraente che ha ratificato la convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

2. Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.»

(3) L'indicazione dei testi facenti fede delle convenzioni d'adesione risulta dalle disposizioni seguenti di tali convenzioni:

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1984, dagli articoli 2 a 6 di tale convenzione così formulati:

«Articolo 2

Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee rimetterà al governo della Repubblica ellenica copia certificata conforme della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in lingua danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca.

Il testo della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali redatto in lingua greca è allegato alla presente convenzione. Il testo redatto in lingua greca fa fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.»

«Articolo 6

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il Segretario Generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.»;

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1992, dagli articoli 3 e 7 di tale convenzione, così formulati:

«Articolo 3

Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee rimetterà al governo del Regno di Spagna e al governo della Repubblica portoghese copia certificata conforme della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

Il testo della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali redatto in lingua portoghese e spagnola è riportato negli allegati I e II della presente convenzione. Il testo redatto in lingua spagnola e portoghese fa fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione.»

«Articolo 7

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il Segretario generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.»;

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1996, dagli articoli 4 e 8 di tale convenzione, così formulati:

«Articolo 4

1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea rimetterà ai governi della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia copia certificata conforme della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988 e della convenzione del 1992 in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

2. I testi della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988 e della convenzione del 1992 redatti in lingua finlandese e svedese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988 e della convenzione del 1992.»

«Articolo 8

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i dodici testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il Segretario generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.»

 

Danish German Greek English Spanish Finish French Dutch Portugese Svedish