![]() | Text of the Austria, Finland and Sweden Explanatory Report
RELAZIONE ESPLICATIVA sulla convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all'interpretazione della convenzione da parte della Corte di giustizia (Testo approvato dal Consiglio il 26 maggio 1997) (97/C 191/02)Gazzetta ufficiale n. C 191 del 23/06/1997 PAG. 0011 - 0012
INTRODUZIONE La convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (convenzione di Roma del 1980), stabilisce, nel suo campo di applicazione materiale, disposizioni unitarie che regolano i conflitti di leggi. Essa completa la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 27 settembre 1968 (convenzione di Bruxelles del 1968). A norma dell'articolo 28 della convenzione di Roma del 1980, essa è aperta alla firma (soltanto) degli Stati parti del trattato che istituisce la Comunità economica europea. Al fine di applicare ai nuovi Stati membri dell'Unione europea, che si sono impegnati ad aderire alla convenzione di Roma del 1980, anche le norme così uniformate, il Comitato dei rappresentanti permanenti ha convenuto, nella riunione del 1° febbraio 1996, di istituire un Gruppo di lavoro, incaricato di preparare l'adesione dei tre nuovi Stati membri alle convenzioni di Bruxelles del 1968 e di Roma del 1980, nonché ai rispettivi protocolli, con gli adattamenti e le modifiche ad essi apportati mediante le convenzioni di adesione concluse successivamente. Nel corso di due riunioni il Gruppo di lavoro ha elaborato le modifiche tecniche necessarie per l'adesione dei tre nuovi Stati. Inoltre, il primo protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali firmata il 19 dicembre 1988, in prosiego denominata «primo protocollo del 1988» viene adattato dal punto di vista tecnico mediante un'elencazione delle giurisdizioni negli Stati membri di adesione. Il primo protocollo del 1988, e il protocollo relativo all'attribuzione alla Corte di giustizia delle Comunità europee della competenza in materia di interpretazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, firmato il 19 dicembre 1988 (ed in prosieguo designato «secondo protocollo del 1988» comunemente detti «protocolli interpretativi del 1988»), mirano ad un'interpretazione uniforme della convenzione di Roma del 1980. Non sono ancora entrati in vigore. Il Gruppo ha espresso interesse per la proposta dell'Austria di cogliere l'occasione della convenzione relativa all'adesione per estendere la normativa in materia di protezione dei consumatori di cui all'articolo 5 della convenzione di Roma del 1980. È emerso tuttavia che l'esame di una siffatta questione presenterebbe una certa complessità, il che implicherebbe un esame approfondito e dunque un ritardo nella conclusione dei lavori. In questa prospettiva, la conferenza dei governi degli Stati membri, all'atto dell'adozione della convenzione il 29 novembre 1996, ha approvato una dichiarazione della delegazione austriaca con cui si rileva l'interesse di procedere all'esame della questione in un prossimo futuro. Questa dichiarazione è stata allegata al verbale della conferenza. La convenzione di adesione contiene disposizioni finali. Infine, la convenzione di adesione apporta una modifica al protocollo allegato alla convenzione di Roma del 1980, per consentire anche alla Svezia e alla Finlandia, oltre che alla Danimarca, di mantenere le rispettive normative che regolano i conflitti legislativi per quanto riguarda il trasporto di merci per mare. TITOLO IDisposizioni generali Articolo 1Con questa disposizione viene dichiarata espressamente l'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia ai tre strumenti di cui trattasi, ossia la convenzione di Roma del 1980 ed entrambi i protocolli primo e secondo, del 1988. La convenzione di Roma del 1980 è stata modificata da due successive convenzioni di adesione, ossia la convenzione firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984 relativa all'adesione della Repubblica ellenica in prosieguo: «convenzione di adesione del 1984», e la convenzione firmata il 18 maggio 1992 a Funchal relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, in prosieguo: «convenzione di adesione del 1992». L'adesione dei tre nuovi Stati membri si riferisce a quest'ultima versione modificata della convenzione del 1980. TITOLO IIAdattamenti del protocollo allegato alla convenzione del 1980 : Articolo 2L'articolo 21 della convenzione di Roma del 1980 consente agli Stati membri di mantenere disposizioni nazionali divergenti qualora esse siano fondate su una convenzione internazionale cui essi abbiano aderito. La normativa danese che regola i conflitti legislativi per il trasporto di merci per mare differisce dalla convenzione di Roma del 1980, ma è conforme al diritto degli altri paesi nordici. Tuttavia, l'uniformazione del diritto raggiunta in questo settore tra i paesi nordici non si basa (tradizionalmente) su una convenzione internazionale, bensì ha potuto essere realizzata grazie alla contemporanea approvazione di leggi analoghe da parte dei Parlamenti di tali paesi, ragione per cui, in questo caso, l'articolo 21 non è applicabile, sebbene questo tipo di uniformazione del diritto sia in definitiva molto simile, sostanzialmente, ad una convenzione internazionale. Per consentire alla Danimarca di mantenere tali disposizioni comuni è stato allegato un protocollo corrispondente alla convenzione del 1980. Poiché per la Svezia e la Finlandia, in quanto Stati che hanno partecipato all'uniformazione del diritto nordico è valido quanto si applica alla Danimarca, l'articolo 2 estende ormai tale protocollo anche alla Svezia e alla Finlandia. In tale occasione sono state aggiornate le disposizioni del diritto danese. Tuttavia gli Stati membri hanno ritenuto opportuno formulare una dichiarazione comune, allegata alla convenzione in cui prendono atto che la Danimarca, la Svezia e la Finlandia si dichiarano disposte a esaminare in quale misura potranno far sì che qualunque futura modifica concernente il diritto nazionale applicabile ai problemi relativi al trasporto di merci per mare rispetti la procedura prevista all'articolo 23 della convenzione di Roma del 1980. TITOLO IIIAdattamenti del primo protocollo del 1988 Articolo 3All'articolo 2, lettera a) del primo protocollo vengono elencate le giurisdizioni supreme degli Stati membri che hanno il potere di domandare alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in via pregiudiziale. Tale elenco è completato dall'enumerazione di tali giurisdizioni nei nuovi Stati membri. TITOLO IVDisposizioni finali Articoli da 4 a 8Le disposizioni finali, analoghe a quelle della convenzione di adesione del 1984 e del 1992, attribuiscono alla versione finlandese e a quella svedese della convenzione di Roma del 1980 e dei protocolli primo e secondo lo stesso valore giuridico delle altre versioni linguistiche, determinano la necessità di ratifica della convenzione di adesione da parte degli Stati firmatari, disciplinano la sua entrata in vigore e stabiliscono infine che tutti i dodici testi della convenzione fanno fede. All'atto della firma della convenzione di adesione, i testi della convenzione di Roma del 1980, dei protocolli primo e secondo del 1988 nonché delle modifiche risultanti dalle successive adesioni sono stati stabiliti nelle versioni finlandese e svedese. | |||
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